ICI
Servizio Tributi - ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)Ravvedimento operoso ai fini del’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Requisiti:
la Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell’I.C.I. avvalendosi del ravvedimento operoso, procedura prevista dall’art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni, che consente riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili.
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state accertate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento operoso ICI può essere effettuato:
- Entro quattordici giorni dalla scadenza, sommando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Entro un anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli interessi moratori sull’imposta vanno calcolati al tasso legale (previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell’ 1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, dell’1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e del 2,5% dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati:
Gli interessi moratori sull’imposta vanno calcolati al tasso legale (previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell’ 1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, dell’1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e del 2,5% dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati:
- o su bollettini postali ICI, , sul conto corrente postale 16430092intestato a COMUNE DI SAMASSI - Servizio di Tesoreria, indicando: l’importo totale versato le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l’immobile e barrando la casella "Ravvedimento"
- con modello F24 nel riquadro dell’ICI, indicando: l’importo totale versato, il codice tributo, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il codice comune dove si trova l’immobile (per Samassi H738) e barrando la casella "Ravvedimento".
Si ricorda che per il ravvedimento operoso sia nel bollettino postale che nel modello F24 va barrata la sola casella “Ravvedimento”; nel modello F24 non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice 3901, 3902, 3903 o 3904, secondo la causale di versamento.
Modulistica ICI:
Denuncia Variazione ICI dal 2008 e successivi (modello ministeriale)